Art. 194 TUF 16.3.2018
Deleghe di voto
Dispositivo
Deleghe di voto
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.27.
2. Il soggetto che promuove una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.
2-bis. La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla societa' con azioni quotate che viola l'articolo 135-undecies, comma 4.
2-ter. Se all'osservanza delle disposizioni previste dal comma 2 e' tenuta una societa' o un ente le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni e' tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.
2-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)). ((73))
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AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che l'abrogazione del comma 2-quater del presente articolo si applica alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018.
Ratio Legis
Spiegazione