Art. 203 TUF 16.3.2018
Contratti a termine
Dispositivo
Contratti a termine
1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del T.U. bancario,
e quanto previsto dall'articolo 90, comma 3, del medesimo T.U.
bancario, l'articolo 76 della legge fallimentare si applica agli
strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai
sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a
termine su valute nonche' alle operazioni di prestito titoli, di
pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente articolo
sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorche' non ancora
eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del
fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
2. Per l'applicazione dell'articolo 76 della legge fallimentare
agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1,
puo' farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei
medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di
dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
Ratio Legis
Spiegazione