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Art. 203 TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Contratti a termine

Dispositivo

Art. 203

Contratti a termine


1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione


coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del T.U. bancario,


e quanto previsto dall'articolo 90, comma 3, del medesimo T.U.


bancario, l'articolo 76 della legge fallimentare si applica agli


strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai


sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a


termine su valute nonche' alle operazioni di prestito titoli, di


pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente articolo


sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorche' non ancora


eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del


fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.


2. Per l'applicazione dell'articolo 76 della legge fallimentare


agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1,


puo' farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei


medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di


dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.


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Ratio Legis


Spiegazione