Art. 200 TUF 16.3.2018
Intermediari gia' autorizzati
Dispositivo
Intermediari gia' autorizzati
1. Le imprese di investimento che alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto
dall'articolo 9 del D.LGS. 23 luglio 1996, n. 415 sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 20.
2. Le societa' di gestione che alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 7,
comma 1, della Legge 23 marzo 1983, n. 77, nell'albo previsto
dall'articolo 3, comma 1 della Legge 14 agosto 1993, n. 344, e
nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 25
gennaio 1994, n. 86, vengono iscritte di diritto nell'albo
previsto dall'articolo 35 e si intendono autorizzate ai sensi dell'articolo 34.
3. Le SICAV che alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9, comma 1 del
D.LGS. 25 gennaio 1992, n. 84, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 44.
4. Le banche che alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono autorizzate a prestare servizi di investimento restano autorizzate a prestare i servizi medesimi.
Ratio Legis
Spiegazione