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Art. 200 TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Intermediari gia' autorizzati

Dispositivo

Art. 200

Intermediari gia' autorizzati


1. Le imprese di investimento che alla data di entrata in vigore


del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto


dall'articolo 9 del D.LGS. 23 luglio 1996, n. 415 sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 20.


2. Le societa' di gestione che alla data di entrata in vigore del


presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 7,


comma 1, della Legge 23 marzo 1983, n. 77, nell'albo previsto


dall'articolo 3, comma 1 della Legge 14 agosto 1993, n. 344, e


nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 25


gennaio 1994, n. 86, vengono iscritte di diritto nell'albo


previsto dall'articolo 35 e si intendono autorizzate ai sensi dell'articolo 34.


3. Le SICAV che alla data di entrata in vigore del presente decreto


sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9, comma 1 del


D.LGS. 25 gennaio 1992, n. 84, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 44.


4. Le banche che alla data di entrata in vigore del presente


decreto sono autorizzate a prestare servizi di investimento restano autorizzate a prestare i servizi medesimi.


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Ratio Legis


Spiegazione