Art. 210 TUF 16.3.2018
Modifiche al codice civile
Dispositivo
Modifiche al codice civile
1. Nell'articolo 2372, quarto comma, del codice civile sono
soppresse le parole: "ne' ad aziende ed istituti di credito".
2. L'articolo 2441, settimo comma, del codice civile e' sostituito
dal seguente:
"Non si considera escluso ne' limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o societa' finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le societa' e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della societa', con operazioni di qualsiasi tipo, in conformita' con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della societa' e la deliberazione di aumento di capitale deve indicarne l'ammontare."
3. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile e' inserito il
seguente numero:
"4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalita' stabilite dal terzo comma dell'articolo 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.".
4. All'articolo 2633 del codice civile e' aggiunto il seguente
comma: "Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili
senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo
2420-bis sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.".
5. Nelle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo
1942, n. 318, e' inserito, dopo l'articolo 211, il seguente articolo:
"211-bis. Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.".
Ratio Legis
Spiegazione
