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Art. 208 TUF 16.3.2018

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Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile

Dispositivo

Art. 208

Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile


1. Le disposizioni in materia di deleghe di voto si applicano alle


assemblee convocate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 144.


2. Le disposizioni in materia di azioni di risparmio si applicano


anche alle azioni di risparmio gia' emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.


3. Le societa' con azioni quotate applicano le disposizioni in


materia di nomina del collegio sindacale a partire dal primo


rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto.


Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 148,


comma 4, si applica l'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.


4. I collegi sindacali nominati prima dell'entrata in vigore del


presente decreto ma successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale restano in carica per un solo esercizio.


5. Le altre disposizioni in materia di collegio sindacale e quelle


in materia di societa' di revisione si applicano a partire


dall'esercizio sociale che inizia il 1 luglio 1998 o successivamente a tale data.


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