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Art. 195-bis TUF 16.3.2018

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Pubblicazione delle sanzioni.

Dispositivo

Art. 195-bis

(Pubblicazione delle sanzioni).


1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto e' pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d'Italia o della Consob, in conformita' alla normativa europea di riferimento. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob menzionano l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.


2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la Consob dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:


a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;


b) possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;


c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purche' tale danno sia determinabile.


3. Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione puo' essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.


3-bis. La Banca d'Italia o la Consob ((possono escludere)) la pubblicita' del provvedimento sanzionatorio, se consentito dal diritto dell'Unione europea, nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare:


a) che la stabilita' dei mercati finanziari non sia messa a rischio;


b) la proporzionalita' della pubblicazione delle decisioni rispetto ((all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 194-quater.)).


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Ratio Legis


Spiegazione