Art. 194-bis TUF 16.3.2018
Criteri per la determinazione delle sanzioni.
Dispositivo
(Criteri per la determinazione delle sanzioni).
1. Nella determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: ((66))
a) gravita' e durata della violazione;
b) grado di responsabilita';
c) capacita' finanziaria del responsabile della violazione;
d) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
((h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi)).
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 71 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera i)) che al comma 1 del presente articolo "le parole: «Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie» sono sostituite dalle seguenti: «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni»".
Ratio Legis
Spiegazione