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L'art. 4, Codice Privacy 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

«Criteri per la valutazione del rischio di identificazione», e' stato mantenuto considerandosi, in via generale, compatibile con il regolamento, nella misura in cui si limita a fornire alcuni parametri, orientativi, non esaustivi, per la valutaz

Dispositivo

L'art. 4, «Criteri per la valutazione del rischio di identificazione», e' stato mantenuto considerandosi, in via generale, compatibile con il regolamento, nella misura in cui si limita a fornire alcuni parametri, orientativi, non esaustivi, per la valutazione del rischio di identificazione degli interessati. Al fine di assicurarne un'applicazione conforme al regolamento, si e', tuttavia, ritenuto necessario modificarlo con l'aggiunta di un «anche» (al primo comma, tra le parole «tiene conto» e «dei seguenti»), affinche' sia chiaro che i parametri ivi indicati devono, comunque, considerarsi meramente esemplificativi e soprattutto non alternativi rispetto al nuovo quadro giuridico introdotto dal regolamento sopra descritto.

Parimenti, e' risultato compatibile con il regolamento -salvi i necessari aggiornamenti ai riferimenti normativi- l'art. 4-bis ,»Trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari, nell'ambito del programma statistico nazionale» in base a quale, «nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalita' perseguite e le garanzie previste dal D.LGS. 6 settembre 1989, n. 322 e dal D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni e dalle presenti regole deontologiche. Il Programma indica, altresi', i dati di cui agli artt. 9, § 1, e 10 del regolamento, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalita' di trattamento. Il Programma e' adottato, con riferimento ai dati personali, sensibili e giudiziari, sentito il garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 58, § 3 lett. b) del regolamento».


Giova, infatti, evidenziare che tale norma e' stata introdotta nel Codice di deontologia di cui trattasi con provvedimento del garante 170 del 24 luglio 2014, su sollecitazione dell'Istat, a seguito dell'abrogazione dell'art. 6-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 322 del 1989 (cfr. art. 8-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni in Legge 30 ottobre 2013, n. 125), che aveva un contenuto sostanzialmente analogo.


Resta fermo che tale disposizione non e', in ogni caso, da sola, sufficiente a legittimare il trattamento, nell'ambito del Piano statistico nazionale, delle particolari categorie di dati e dei dati relativi a condanne penali e reati. La base giuridica e le condizioni di liceita' per il trattamento di tali dati, nell'ambito del Piano statistico nazionale, e', infatti, costituita anche, per le categorie particolari di dati, dall'art. 9 del regolamento e dagli articoli 2-sexies e 107 del codice, e, per i dati relativi a condanne penali e reati, dall'art. 10 del regolamento e dagli articoli 2-sexies e 2-octies del Codice.


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