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Art. 5 Codice Privacy 2020

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Criteri per la valutazione del rischio di identificazione

Dispositivo

Art. 5

((Criteri per la valutazione del rischio di identificazione))


((1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto anche dei seguenti criteri:


a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalita' alle quali e' associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un'intensita' data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unita' statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia e' pari a tre;


b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di riservatezza delle informazioni;


c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggette alla regola della soglia;


d) la regola della soglia puo' non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione di unita' statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate;


e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;


f) si presume adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui tutte le unita' statistiche di una popolazione presentano la medesima modalita' di una variabile)).


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