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L'art. 7, Codice Privacy 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

commi 2, 3 e 4, relativo alla comunicazione di dati personali a ricercatori di universita' o a istituti o enti di ricerca a soci di societa' scientifiche, non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e l'art. 8, sulla comunicazione dei da

Dispositivo

L'art. 7, commi 2, 3 e 4, relativo alla comunicazione di dati personali a ricercatori di universita' o a istituti o enti di ricerca a soci di societa' scientifiche, non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e l'art. 8, sulla comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale, sono stati considerati non conformi al rinnovato quadro normativo in quanto, ai sensi degli artt. 6, § 3, del regolamento e 2-ter del codice, si richiede una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento per la comunicazione di dati tra soggetti pubblici o tra soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico, quali sono i soggetti del Sistema statistico nazionale. Cio', tenuto anche conto delle condizioni individuate nello specifico quadro normativo di settore in materia accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalita' statistiche, di cui all'art. 5-ter del decreto legislativo n. 33 del 2013, che, di recente, ha trovato piena applicazione con l'approvazione da parte del Comstat delle linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistema statistico nazionale (Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2018).

E' stato modificato il titolo del capo III da «sicurezza e regole di condotta» in «disposizioni finali».


All'art. 11, «Conservazione dei dati», e' stato ritenuto necessario abrogare al comma 1, dalle parole «in tali casi» alle parole «finalita' perseguite», in quanto tali previsioni individuano predefiniti e specifici casi di deroga al principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, § 1, lett. e), del regolamento che, pur ammettendo deroghe per i trattamenti effettuati a fini statistici e di ricerca scientifica, richiede, oltre a una valutazione del rischio, caso per caso, a cura del titolare (artt. 24 e 35 del regolamento), l'individuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dell'interessato. Cio' vale anche per il comma 2, poiche' anche le garanzie previste dall'art. 6-bis, comma 6, del D.LGS. 6 settembre 1989, n. 322, devono essere applicate alla luce delle predette considerazioni.


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