Art. 1. Codice Privacy 2020
Definizioni
Dispositivo
((Definizioni))
((1. Ai fini delle presenti regole si applicano le definizioni elencate nell'art. 4 del Regolamento con le seguenti integrazioni:
a) «risultato statistico», l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
b) «unita' statistica», l'entita' alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati;
c) «variabile pubblica», il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;
d) «istituto o ente di ricerca», un organismo pubblico o privato per il quale la finalita' di statistica o di ricerca scientifica risulta dagli scopi dell'istituzione e la cui attivita' scientifica e' documentabile;
e) «societa' scientifica», un'associazione che raccoglie gli studiosi di un ambito disciplinare, ivi comprese le relative associazioni professionali.
2. Salvo quando diversamente specificato, il riferimento a trattamenti per scopi statistici si intende comprensivo anche dei trattamenti per scopi scientifici)).
Ratio Legis
Spiegazione