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L'art. 13, Codice Privacy 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

«Esercizio dei diritti», comma 1, e' stato considerato incompatibile, in quanto, consentirebbe al titolare la possibilita' di limitare il diritto di rettifica o integrazione senza individuare garanzie adeguate, come richiesto, invece, dall'art.

Dispositivo

L'art. 13, «Esercizio dei diritti», comma 1, e' stato considerato incompatibile, in quanto, consentirebbe al titolare la possibilita' di limitare il diritto di rettifica o integrazione senza individuare garanzie adeguate, come richiesto, invece, dall'art. 89 del regolamento.

E' stata, infine, riformulata, la rubrica dell'art. 14, in «Disposizioni finali», onde evitare ambiguita' rispetto alle regole deontologiche di cui all'art. 2-quater del codice e con i futuri codici di condotta, di cui all'art. 40 del regolamento.


3. Regole deontologiche


I predetti elementi, relativi all'aggiornamento della disciplina in materia, sono recepiti nelle «Regole deontologiche per il trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale» in ragione di quanto disposto dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018 e riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante.


Tali «Regole deontologiche» sono volte a disciplinare i trattamenti in questione in attesa di un auspicabile aggiornamento delle stesse ai sensi degli artt. 2-quater e 106 e seguenti del Codice. Pertanto, si dispone la trasmissione delle suddette «Regole deontologiche» all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' al Ministero della giustizia per essere riportato nell'allegato A) al Codice.


Tutto cio' premesso il Garante


Ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018, verificata la conformita' al regolamento delle disposizioni del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, allegato A.3 al Codice, dispone che le medesime, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, siano pubblicate come «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale» e ne dispone, altresi', la trasmissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' al Ministero della giustizia per essere riportato nell'allegato A) al Codice.


Roma, 19 dicembre 2018


Il presidente:


Soro


Il relatore:


Califano


Il segretario generale:


Busia


REGOLE DEONTOLOGICHE PER TRATTAMENTI A FINI STATISTICI O DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE.))


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