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L'art. 6 Codice Privacy 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

disciplina le ipotesi di impossibilita' di fornire le informazioni direttamente agli interessati quando i dati sono raccolti presso terzi. Tale articolo e' stato considerato incompatibile nella parte in cui, al comma 2, disponeva che il titolare

Dispositivo

L'art. 6 disciplina le ipotesi di impossibilita' di fornire le informazioni direttamente agli interessati quando i dati sono raccolti presso terzi. Tale articolo e' stato considerato incompatibile nella parte in cui, al comma 2, disponeva che il titolare dovesse preventivamente comunicare al garante le modalita' individuate per dare pubblicita' all'informativa, il quale avrebbe potuto prescrivere eventuali misure e accorgimenti. Cio', in quanto, in conformita' all'art. 14 del regolamento, il coinvolgimento del garante non e' piu' richiesto.

La disposizione e' risultata, inoltre, incompatibile con il regolamento nella parte in cui consentiva al titolare di fornire agli interessati un'informativa differita per la parte riguardante le specifiche finalita' e modalita' del trattamento, qualora cio' risultasse necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine (art. 6, comma 3). L'art. 13 del regolamento, infatti, non prevede alcuna forma di deroga o semplificazione agli obblighi informativi quando i dati sono raccolti presso gli interessati.


E' stato, altresi', considerato incompatibile il comma 4 dell'articolo in esame, in quanto, nel prevedere la possibilita' che il titolare possa raccogliere dati personali presso un soggetto rispondente in nome e per conto di un altro (cd. proxy), non prevedeva le specifiche circostanze in cui tale modalita' di raccolta era ammessa (art. 105, comma 3, del codice).


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