L'art. 5, Codice Privacy 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
«Criteri per la valutazione del rischio di identificazione», e' stato mantenuto considerandosi, in via generale, compatibile con il Regolamento, nella misura in cui si limita a fornire alcuni parametri, orientativi, non esaustivi, per la valutaz
Dispositivo
L'art. 5, «Criteri per la valutazione del rischio di identificazione», e' stato mantenuto considerandosi, in via generale, compatibile con il Regolamento, nella misura in cui si limita a fornire alcuni parametri, orientativi, non esaustivi, per la valutazione del rischio di identificazione degli interessati. Al fine di assicurarne un'applicazione conforme al Regolamento, si e', tuttavia, ritenuto necessario modificarlo con l'aggiunta di un «anche» (al primo comma, tra le parole «tiene conto» e «dei seguenti»), affinche' sia chiaro che i parametri ivi indicati devono, comunque, considerarsi meramente esemplificativi e, soprattutto, non alternativi rispetto al nuovo quadro giuridico introdotto dal Regolamento sopra descritto.
Sono stati modificati il titolo del Capo II da «Informativa, comunicazione e diffusione» in «Informazioni agli interessati, comunicazione e diffusione» e la rubrica dell'art. 6 da «Informativa» a «Informazioni agli interessati», per omogeneita' con il Regolamento.
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Spiegazione