Art. 5 Codice Privacy 2020
Trattamento di particolari categorie di dati di cui all'art. 9, par. 1, del regolamento, da parte di soggetti privati
Dispositivo
((Trattamento di particolari categorie di dati di cui all'art. 9, par. 1, del regolamento, da parte di soggetti privati))
((1. I soggetti privati che partecipano al Sistema statistico nazionale ai sensi della Legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o trattano ulteriormente particolari categorie di dati per scopi statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 1, del D.LGS. 6 settembre 1989, n. 322, come introdotto dal D.LGS. 30 luglio 1999, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici, del trattamento delle particolari categorie di dati non possono essere raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli interessati, per garantire la legittimita' del trattamento medesimo e' necessario che concorrano i seguenti presupposti:
a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti nelle informazioni sul trattamento di dati personali di cui all'art. 13 del regolamento;
b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi gia' al momento della raccolta, salvo che cio' risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;
c) il trattamento sia compreso nel programma statistico nazionale.
3. Il consenso e' manifestato per iscritto. Qualora la raccolta delle particolari categorie di dati sia effettuata con particolari modalita', quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore, il consenso, purche' espresso, puo' essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione delle informazioni rese all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso e' conservata dal titolare del trattamento per tre anni)).
Ratio Legis
Spiegazione