Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 245. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Liquidazione coatta amministrativa

Dispositivo

Art. 245.

Liquidazione coatta amministrativa


1. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP,


puo' disporre, con decreto, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarita' nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravita'.


2. La liquidazione coatta puo' essere proposta dall'ISVAP, con il


medesimo procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1.


3. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive e la proposta


dell'ISVAP sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento.


4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli


organi amministrativi e di controllo, nonche' di ogni altro organo dell'impresa che sia ancora in carica. Cessano altresi' le funzioni dell'assemblea dei soci, fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 262, comma 1, e 263, comma 2.


5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, che si


avvale, qualora l'impresa operi attraverso succursali stabilite in altri Stati membri, anche delle autorita' di vigilanza di tali Stati.


I provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta amministrativa di imprese italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati membri.


6. L'ISVAP, qualora sia necessario od opportuno ai fini della


liquidazione, puo' autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate.


7. Le imprese di assicurazione (( e di riassicurazione )) non sono


soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.



Ratio Legis


Spiegazione