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Art. 250. Codice assicurazioni

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Poteri e funzionamento degli organi liquidatori

Dispositivo

Art. 250.

Poteri e funzionamento degli organi liquidatori


1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale


dell'impresa, esercitano tutte le azioni ad essa spettanti e procedono alle operazioni di accertamento del passivo e di liquidazione dell'attivo. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.


2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio


delle loro funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o dalle disposizioni previste nel regolamento adottato dall'ISVAP. Il comitato di sorveglianza vigila sulla regolarita' della liquidazione e, a tal fine, periodicamente verifica l'adeguatezza delle procedure amministrative attuate dai commissari e svolge accertamenti sugli atti della liquidazione con particolare riguardo ai rapporti di natura patrimoniale.


3. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare


con istruzioni specifiche, puo' emanare direttive per lo svolgimento della procedura e puo' stabilire che per talune categorie di operazioni o di atti sia necessaria la preliminare acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione preventiva dello stesso ISVAP. I componenti degli organi della liquidazione sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.


4. I commissari presentano semestralmente all'ISVAP una relazione


tecnica sulla situazione contabile e patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'ISVAP fornisce alle autorita' degli altri Stati membri le informazioni che siano richieste sullo svolgimento della procedura di liquidazione dell'impresa rispetto alla quale e' l'autorita' competente. I commissari informano periodicamente i creditori, secondo le modalita' stabilite dall'ISVAP, con regolamento, sull'andamento della liquidazione.


5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e dell'azione


dei creditori sociali contro i componenti dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro la societa' di revisione e l'attuario revisore, nonche' dell'azione del creditore sociale contro la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP.


6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si


applica l'articolo 234, commi 8 e 9.


7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP e con il parere


favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni dalla CONSAP, previa convenzione approvata dal Ministro delle attivita' produttive, ovvero da terzi, ma sotto la propria responsabilita', con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono delegare a terzi il compimento di singoli atti.



Ratio Legis


Spiegazione