Art. 254. Codice assicurazioni
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
Dispositivo
Art. 254.
Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori
esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 252, comma 9.
2. L'opposizione e' disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della
legge fallimentare.
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Spiegazione