Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 254. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi

Dispositivo

Art. 254.

Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi


1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori


esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 252, comma 9.


2. L'opposizione e' disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della


legge fallimentare.



Ratio Legis


Spiegazione