Art. 263. Codice assicurazioni
Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
Dispositivo
Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
1. I commissari, con l'assistenza del comitato di sorveglianza,
sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive che sono stabilite dall'ISVAP in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.
2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l'assemblea dei
soci perche' sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attivita' assicurativa o riassicurativa. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della societa' e il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle societa' di capitali.
3. Si applica l'articolo 215 della legge fallimentare.
Ratio Legis
Spiegazione