Art. n°
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Art. 263. Codice assicurazioni

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Esecuzione del concordato e chiusura della procedura

Dispositivo

Art. 263.

Esecuzione del concordato e chiusura della procedura


1. I commissari, con l'assistenza del comitato di sorveglianza,


sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive che sono stabilite dall'ISVAP in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.


2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l'assemblea dei


soci perche' sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attivita' assicurativa o riassicurativa. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della societa' e il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle societa' di capitali.


3. Si applica l'articolo 215 della legge fallimentare.



Ratio Legis


Spiegazione