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Art. 260. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Ripartizione dell'attivo

Dispositivo

Art. 260.

Ripartizione dell'attivo


1. I commissari procedono, secondo l'ordine stabilito dall'articolo


111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennita' e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare.


2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa


autorizzazione dell'ISVAP, possono distribuire acconti o eseguire riparti parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'.


3. Nell'effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese


di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme corrispondenti ai riparti non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.


4. Nei casi previsti dal comma 3, i commissari, con il parere


favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.


5. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande


previste dall'articolo 252, commi 5 e 6, fa concorrere solo agli eventuali riparti successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dai commissari o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione.


6. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva, ai sensi


dell'articolo 256, concorrono solo ai riparti eseguiti dopo la presentazione del ricorso.



Ratio Legis


Spiegazione