Art. 265. Codice assicurazioni
Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
Dispositivo
Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
1. Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP,
dispone la liquidazione coatta dell'impresa che esercita l'attivita' di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata.
2. Nel caso di assoluta mancanza di attivita' da liquidare l'ISVAP
procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri soggetti interessati che venga presentata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione. In tal caso i commissari possono chiedere all'ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalita'.
3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 213, secondo e
terzo comma, della legge fallimentare.
Ratio Legis
Spiegazione