Art. 249. Codice assicurazioni
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
Dispositivo
Art. 249.
Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la
liquidazione coatta nei confronti dell'impresa non puo' essere promossa o proseguita alcuna azione ne', per qualsiasi titolo, puo' essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e' competente esclusivamente il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale.
2. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli
effetti previsti dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e dall'articolo 66 della legge fallimentare.
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Spiegazione