Art. n°
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Art. 256. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Insinuazioni tardive

Dispositivo

Art. 256.

Insinuazioni tardive


1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano


esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare.


2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della


domanda, salvo che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile. Si applica il disposto dell'articolo 260, comma 5.



Ratio Legis


Spiegazione