Art. 246. Codice assicurazioni
Organi della procedura
Dispositivo
Organi della procedura
1. L'ISVAP nomina uno o piu' commissari liquidatori ed un comitato
di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente e' designato nell'atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell'operato degli organi della procedura.
2. L'ISVAP puo' revocare o sostituire i commissari ed i componenti
del comitato di sorveglianza.
3. Le indennita' spettanti ai commissari ed ai componenti del
comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri da esso stabiliti. La spesa e' a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di
professionalita' e di onorabilita' stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Ratio Legis
Spiegazione