Art. 243. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Rappresentante degli eredi.
Dispositivo
Art. 243.
(Rappresentante degli eredi).
Nei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto dall'art. 12, comma secondo, deve essere designato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
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Spiegazione