Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 260. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Concordato preventivo.

Dispositivo

Art. 260.

(Concordato preventivo).


La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell'entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il decreto previsto dall'art. 4 della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione e' regolato dalle nuove disposizioni.


Per i giudizi di omologazione in corso e per gli effetti e le modalita' di esecuzione del concordato si applicano le disposizioni dell'art. 255, commi secondo, terzo e quarto.



Ratio Legis


Spiegazione