Art. n°
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Art. 263. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Ruolo degli amministratori giudiziari.

Dispositivo

Art. 263.

(Ruolo degli amministratori giudiziari).


Col Regio decreto preveduto nell'art. 27, comma terzo, o con altro decreto separato saranno riunite e coordinate le disposizioni in vigore relative al fondo speciale preveduto nella Legge 10 luglio 1930, n. 995.


Fino a quando non sara' emanato il regio decreto anzidetto continueranno ad osservarsi le disposizioni del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595 e le altre norme ora in vigore riguardanti la formazione dei ruoli e la nomina e disciplina degli amministratori giudiziari.


Parimenti continueranno ad osservarsi, fino a quando non sara' provveduto ai sensi dell'art. 39, le norme contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1930 sulla determinazione della misura dei compensi spettanti ai curatori dei fallimenti.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 153 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il ruolo degli amministratori giudiziari e' soppresso. Gli incarichi gia' spettanti agli amministratori predetti a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono conferiti agli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri".



Ratio Legis


Spiegazione