Art. 264. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Istituto di credito.
Dispositivo
Art. 264.
(Istituto di credito).
Quando nel presente decreto si fa riferimento a istituti di credito in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate a norma delle leggi vigenti dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
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Spiegazione