Art. n°
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Art. 264. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Istituto di credito.

Dispositivo

Art. 264.

(Istituto di credito).


Quando nel presente decreto si fa riferimento a istituti di credito in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate a norma delle leggi vigenti dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.



Ratio Legis


Spiegazione