Art. 253. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Ripartizione dell'attivo.
Dispositivo
Art. 253.
(Ripartizione dell'attivo).
Alla ripartizione dell'attivo fra i creditori si applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia stato gia' reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato pronunciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articoli correlati nel
Legge Fallimentare
Ratio Legis
Spiegazione