Art. n°
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Art. 249. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Giudizi di retrodatazione.

Dispositivo

Art. 249.

(Giudizi di retrodatazione).


Per i fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto il giudizio per la determinazione della data di cessazione dei pagamenti e le opposizioni contro la sentenza che determina tale data sono regolati dalle leggi anteriori, salva l'osservanza dell'art. 265.



Ratio Legis


Spiegazione