Art. 249. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Giudizi di retrodatazione.
Dispositivo
Art. 249.
(Giudizi di retrodatazione).
Per i fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto il giudizio per la determinazione della data di cessazione dei pagamenti e le opposizioni contro la sentenza che determina tale data sono regolati dalle leggi anteriori, salva l'osservanza dell'art. 265.
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Spiegazione