Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 256. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Riabilitazione civile.

Dispositivo

Art. 256.

(Riabilitazione civile).


Anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il fallito, che non ha gia' ottenuto la cancellazione dall'albo dei falliti a norma delle leggi anteriori, puo' chiedere la riabilitazione civile secondo le norme del presente decreto.


La cancellazione dall'albo dei falliti ottenuta a norma delle leggi anteriori produce gli stessi effetti della riabilitazione civile.



Ratio Legis


Spiegazione