Art. 256. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Riabilitazione civile.
Dispositivo
Art. 256.
(Riabilitazione civile).
Anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il fallito, che non ha gia' ottenuto la cancellazione dall'albo dei falliti a norma delle leggi anteriori, puo' chiedere la riabilitazione civile secondo le norme del presente decreto.
La cancellazione dall'albo dei falliti ottenuta a norma delle leggi anteriori produce gli stessi effetti della riabilitazione civile.
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Spiegazione