Art. 252. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Liquidazione dell'attivo.
Dispositivo
Art. 252.
(Liquidazione dell'attivo).
Se prima della entrata in vigore del presente decreto e' stata eseguita o autorizzata la vendita di beni compresi nel fallimento il relativo procedimento prosegue secondo le disposizioni anteriori.
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Spiegazione