Art. 266. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Disposizioni abrogate.
Dispositivo
Art. 266.
(Disposizioni abrogate).
Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con Legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI
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