Art. 247. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Delegazione dei creditori.
Dispositivo
Art. 247.
(Delegazione dei creditori).
Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori gia' costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di unn o piu' membri di essi, si applicano le norme dell'art. 40.
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Spiegazione