Art. 118. Codice proprietà industriale
Rivendica
Dispositivo
Rivendica
1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice puo'
presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di brevetto.
2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il
diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda, questi puo', se il titolo di proprieta' industriale non e' stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza:
a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di
registrazione, rivestendo a tutti gli effetti la qualita' di richiedente;
b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure di
registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda o si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorita' della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del marchio, una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorita' della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti;
c) ottenere il rigetto della domanda.
3. Se il brevetto e' stato rilasciato oppure la registrazione e'
stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi puo' in alternativa:
a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto
oppure dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito;
b) far valere la nullita' del brevetto o della registrazione
concessi a nome di chi non ne aveva diritto.
4. Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della
concessione del brevetto per invenzione, per modello di utilita', per una nuova varieta' vegetale, oppure dalla pubblicazione della concessione della registrazione della topografia dei prodotti a semiconduttori, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle facolta' di cui al comma 3, la nullita' puo' essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.
5. La norma del comma 4 non si applica alle registrazioni di
marchio e di disegni e modelli.
6. Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di
nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, puo' essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorita' di registrazione.
Ratio Legis
Spiegazione