Art. 131 Codice proprietà industriale
Inibitoria
Dispositivo
Inibitoria
1. Il titolare di un diritto di proprieta' industriale puo'
chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare puo' chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprie-tario o ne abbia comunque la disponibilita', secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprieta' industriale.
1-bis. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non
stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo piu' lungo. Il temine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.
1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
1-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma
dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Ratio Legis
Spiegazione