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Art. 137. Codice proprietà industriale

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Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprieta' industriale

Dispositivo

Art. 137.

Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprieta' industriale


1. I diritti patrimoniali di proprieta' industriale possono formare


oggetto di esecuzione forzata.


2. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di


procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili.


3. Il pignoramento del titolo di proprieta' industriale si esegue


con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario. L'atto deve contenere:


a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di proprieta'


industriale, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo;


b) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva;


c) la somma per cui si procede all'esecuzione;


d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del


debitore;


e) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.


4. Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi


del sequestratario giudiziale del titolo di proprieta' industriale, anche per quanto riguarda gli eventuali frutti. I frutti, maturati dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d'uso del diritto di proprieta' industriale, si cumulano con il ricavato della vendita, ai fini della successiva attribuzione.


5. Si osservano, nei riguardi della notificazione dell'atto di


pignoramento, le norme contenute nel codice di procedura civile per la notificazione delle citazioni. Se colui al quale l'atto di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza nello Stato, ne' abbia in questo eletto domicilio, la notificazione e' eseguita presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. In quest'ultimo caso, copia dell'atto e' affissa nell'Albo dell'Ufficio ed inserita nel Bollettino ufficiale.


6. L'atto di pignoramento del diritto di proprieta' industriale


deve essere trascritto, a pena di inefficacia, entro otto giorni dalla notifica. Avvenuta la trascrizione dell'atto di pignoramento del diritto di proprieta' industriale, e finche' il pignoramento stesso spiega effetto, i pignoramenti successivamente trascritti valgono come opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore procedente.


7. La vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprieta'


industriale pignorati sono fatte con le corrispondenti norme stabilite dal codice di procedura civile in quanto applicabili, salve le disposizioni particolari del presente codice.


8. La vendita del diritto di proprieta' industriale non puo' farsi


se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento. Un termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della vendita stessa. Il giudice, per la vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprieta' industriale, dispone le forme speciali che ritiene opportune nei singoli casi, provvedendo altresi' per l'annunzio della vendita al pubblico, anche in deroga alle norme del codice di procedura civile. All'uopo il giudice puo' stabilire che l'annunzio sia affisso nei locali della Camera di commercio ed in quelli dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e pubblicato nel Bollettino dei diritti di proprieta' industriale.


9. Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del


diritto di proprieta' industriale giuste le risultanze dei relativi titoli.


10. Il creditore istante, nell'esecuzione forzata sui diritti di


proprieta' industriale, deve notificare almeno dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari dei diritti di garanzia, trascritti, l'atto di pignoramento e il decreto di fissazione del giorno della vendita. Questi ultimi creditori devono depositare, nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria competente, le loro domande di collocazione con i documenti giustificativi entro quindici giorni dalla vendita. Chiunque vi abbia interesse puo' esaminare dette domande e i documenti.


11. Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel ((comma


10)), il giudice, su istanza di una delle parti, fissa l'udienza nella quale proporra' lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e dagli eventuali frutti. Il giudice, nell'udienza, accertata l'osservanza delle disposizioni del comma 8, ove le parti non si siano accordate sulla distribuzione del ricavato dei frutti, procede alla graduazione fra i creditori ed ((alla distribuzione di tale ricavato)) dei frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel codice di procedura civile per l'esecuzione mobiliare. I crediti con mora, eventuali o condizionati, diventano esigibili secondo le norme del codice civile.


12. L'aggiudicatario del diritto di proprieta' industriale ha


diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia sul titolo corrispondente, depositando, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, copia del verbale di aggiudicazione e attestato del cancelliere dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione, osservate le norme per la cancellazione delle trascrizioni.


13. I diritti di proprieta' industriale, ancorche' in corso di


concessione o di registrazione, possono essere oggetto di sequestro. Alla procedura del sequestro si applicano le disposizioni in materia di esecuzione forzata stabilite dal presente articolo ed altresi' quelle sul sequestro, stabilite dal codice di procedura civile.


14. Le controversie in materia di esecuzione forzata e di sequestro


dei diritti di proprieta' industriale si propongono davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato competente a norma dell'articolo 120.



Ratio Legis


Spiegazione