Art. n°
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Art. 126. Codice proprietà industriale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Pubblicazione della sentenza

Dispositivo

Art. 126.

Pubblicazione della sentenza


1. L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza cautelare


o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprieta' industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravita' dei fatti, in uno o piu' giornali da essa indicati, a spese del soccombente.



Ratio Legis


Spiegazione