Art. n°
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Art. 130. Codice proprietà industriale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Esecuzione di descrizione e sequestro

Dispositivo

Art. 130.

((Esecuzione di descrizione e sequestro))


1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di


ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu' periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.


2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle


operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.


3. Decorso il termine dell'articolo 675 del codice di procedura


civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro gia' iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facolta' di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.


4. La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti


appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purche' si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purche' tali oggetti non siano adibiti ad uso personale.


5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con


il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, entro quindici giorni dalla data di conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.



Ratio Legis


Spiegazione