Art. n°
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Art. 132. Codice proprietà industriale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito

Dispositivo

Art. 132.

(( (Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito)


1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133


possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purche' la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.


2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non


stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo piu' lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state chieste misure cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest'ultima, ai fini del computo del termine si fa riferimento all'ordinanza del giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.


3. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio


di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.


4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai


provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito.


5. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini


dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, puo' disporre una consulenza tecnica.))



Ratio Legis


Spiegazione