Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 142. Codice proprietà industriale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Decreto di espropriazione

Dispositivo

Art. 142.

Decreto di espropriazione


1. L'espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della


Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi.


2. Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa


militare del Paese, quando viene emanato prima della stampa dell'attestato di brevettazione o di registrazione, puo' contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto del titolo di proprieta' industriale.


3. La violazione del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 262


del codice penale.


4. Nel decreto di espropriazione e' fissata l'indennita' spettante


al titolare del diritto di proprieta' industriale, determinata sulla base del valore di mercato di esso, sentita la Commissione dei ricorsi.


((5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.))



Ratio Legis


Spiegazione