Art. 135. Codice proprietà industriale
Commissione dei ricorsi
Dispositivo
Commissione dei ricorsi
1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli ((altri)) casi previsti dal presente codice, e' ammesso ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento alla Commissione dei ricorsi.
2. La Commissione dei ricorsi, (( . . . )), e' composta di un
presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o tra i professori di materie giuridiche delle universita' o degli istituti superiori dello Stato.
3. La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal
presidente e dal ((presidente)) aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, durano in carica due anni. L'incarico e' rinnovabile.
4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere aggregati
tecnici scelti dal presidente tra i professori delle universita' e degli istituti superiori e tra i consulenti in proprieta' industriale, iscritti all'Ordine aventi una comprovata esperienza come consulenti tecnici d'ufficio, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.
5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonche' dei
tecnici, puo' cadere sia su funzionari in attivita' di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata.
6. La Commissione dei ricorsi e' assistita da una segreteria i cui
componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a parte. I componenti della segreteria debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed il trattamento economico e' quello stabilito dalla vigente normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.
7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero
delle attivita' produttive nella materia della proprieta' industriale. Tale funzione viene esercitata su richiesta del Ministero delle attivita' produttive. Le sedute della Commissione in sede consultiva non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.
8. I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la
segreteria della Commissione ed i tecnici aggregati alla Commissione, sono determinati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Ratio Legis
Spiegazione