Art. n°
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Art. 138. Codice proprietà industriale

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Trascrizione

Dispositivo

Art. 138.

Trascrizione


1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso


l'Ufficio italiano brevetti e marchi:


a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che


trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprieta' industriale;


b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che


costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;


c) gli atti di divisione, di societa', di transazione, di


rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);


d) il verbale di pignoramento;


e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;


f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti


di proprieta' industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile;


g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita';


h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati


nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullita', l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;


i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione


legittima e le sentenze relative;


l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprieta'


industriale e le relative domande giudiziali;


m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di


proprieta' industriale nulli e le relative domande giudiziali;


n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui


al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale.


2. La trascrizione e' soggetta al pagamento del diritto prescritto.


3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare


apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall'((articolo 196)).


4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarita'


formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.


5. L'ordine delle trascrizioni e' determinato dall'ordine di


presentazione delle domande.


6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza


assoluta sull'atto che si intende trascrivere o sul titolo di proprieta' industriale a cui l'atto si riferisce non comportano l'invalidita' della trascrizione.



Ratio Legis


Spiegazione