Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 48. Codice proprietà industriale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Attivita' inventiva

Dispositivo

Art. 48.

Attivita' inventiva


1. Un'invenzione e' considerata come implicante un'attivita'


inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attivita' inventiva.


Articoli correlati nel Codice proprietà industriale

Ratio Legis


Spiegazione