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Art. 71. Codice proprietà industriale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Brevetto dipendente

Dispositivo

Art. 71.

Brevetto dipendente


1. Puo' essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione


protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza puo' essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purche' questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica.


2. La licenza cosi' ottenuta non e' cedibile se non unitamente al


brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.


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