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Art. 73. Codice proprietà industriale

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Revoca della licenza obbligatoria

Dispositivo

Art. 73.

Revoca della licenza obbligatoria


1. La licenza obbligatoria e' revocata con decreto del Ministero


delle attivita' produttive, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure qualora il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalita' prescritte.


2. La licenza obbligatoria e' altresi' revocata con decreto del


Ministero delle attivita' produttive se e quando le circostanze che hanno determinato la concessione cessino di esistere ed e' improbabile che tornino a verificarsi oppure su istanza concorde delle parti.


3. La revoca puo' essere richiesta dal titolare del brevetto con


istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che ne da' pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, puo' opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 199, commi 3, 4, 5, 6 e 7.


4. In caso di revoca, colui che aveva ottenuto la licenza puo'


attuare l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi.


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