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Art. 67. Codice proprietà industriale

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Brevetto di procedimento

Dispositivo

Art. 67.

Brevetto di procedimento


1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a


quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:


a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento e' nuovo;


b) se risulta una sostanziale probabilita' che il prodotto


identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non e' riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.


2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo


interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.


3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o


processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purche' non esistano patti contrari.


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