Art. 67. Codice proprietà industriale
Brevetto di procedimento
Dispositivo
Brevetto di procedimento
1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a
quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:
a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento e' nuovo;
b) se risulta una sostanziale probabilita' che il prodotto
identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non e' riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.
2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo
interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.
3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o
processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purche' non esistano patti contrari.
Ratio Legis
Spiegazione