Art. 66. Codice proprietà industriale
Diritto di brevetto
Dispositivo
Diritto di brevetto
1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono
nella facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti
diritti esclusivi:
a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare
ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di
vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.
Ratio Legis
Spiegazione