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Art. 66. Codice proprietà industriale

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Diritto di brevetto

Dispositivo

Art. 66.

Diritto di brevetto


1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono


nella facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.


2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti


diritti esclusivi:


a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare


ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;


b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di


vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.


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