Art. 69. Codice proprietà industriale
Onere di attuazione
Dispositivo
Onere di attuazione
1. L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto
deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.
2. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta
figurano in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima, purche' siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di esposizione di piu' breve durata, per tutto il periodo di essa.
3. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di
oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero da quelli membri dell'Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione dell'invenzione.
Ratio Legis
Spiegazione