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Art. 58. Codice proprietà industriale

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Trasformazione della domanda di brevetto europeo

Dispositivo

Art. 58.

Trasformazione della domanda di brevetto europeo


1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata


l'((Italia)), puo' essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:


a) nei casi previsti dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera a),


della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con Legge 26 maggio 1978, n. 260;


b) in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 14,


paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.


2. E' consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello


di utilita' di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilita', previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilita'.


3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 e'


consentito chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in domanda di modello di utilita' ai sensi dell'articolo 84.


4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi


1, 2 e 3 e' stata trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di brevetto e' considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa data.


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